La progettazione di un impianto fotovoltaico prevede l’installazione di moduli (pannelli) atti a catturare i raggi solari, i quali vengono poi trasformati dall’inverter in energia elettrica vera e propria.
I moduli, composti da silicio, possono essere installati in modo più o meno “invasivo”. In termini strutturali, si parla di integrazione architettonica, ovvero la possibilità di adattare o meno il modulo alla struttura che lo ospita.
Con il Terzo Conto Energia, è stata eliminata la precedente categorizzazione tra impianti integrati, non integrati e parzialmente integrati. Questa nuova classificazione è stata confermata anche nel Quarto Conto Energia.
Le installazioni sono classificate in:
• Impianti solari fotovoltaici: per questa classe, che comprende “impianti realizzati su edifici” e “altri impianti”, è stata fatta una classificazione in sei fasce di potenza: tra 1 e 3 kW; tra 3 e 20 kW; tra 20 e 200 kW; tra 200 e 1000 kW; tra 1000 e 5000 kW oltre i 5000 kW. Questa categoria include anche gli impianti montati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline. Per questi ultimi, l’incentivo concesso sarà calcolato dalla media aritmetica delle tariffe previste per gli “impianti realizzati su edifici” e quella degli “altri impianti”.
• Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative: per caratteristiche innovative si intendono tutte quelle installazioni con moduli o componenti speciali sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici. Dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5.000 kW.
• Impianti a concentrazione. Categoria limitata a persone giuridiche ed enti pubblici, anche in questo caso è prevista una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5000 kW e tre intervalli di potenza 1<P<P1000. Per beneficiare delle tariffe è necessario siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
• Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica. Rientrano in questa categoria le installazioni dotate di moduli e componenti con significative innovazioni.
Per quanto concerne invece la differenziazione tra “piccoli impianti” e “grandi impianti” introdotta con il Quarto Conto Energia (valida solo per il periodo transitorio 2011-2012), si specifica che, per piccolo impianto, si intendono:
- gli impianti FV realizzati su edifici che hanno potenza non superiore a 1 MW,
- gli altri impianti FV con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di SSP,
- gli impianti FV di qualsiasi potenza realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n.165 2001.
Tutti gli altri impianti rientrano nella categoria “grandi impianti”.